La polemica, in soldoni, è la seguente: Piero Sansonetti scrive che il 41-bis a Carminati è una misura demagogica, giacché a suo dire non ci sarebbero gli estremi per applicarlo, e da più parti ci si stracciano le vesti e ci si indigna, come del resto è più che lecito aspettarsi in casi del genere.
Senonché, prima di entrare nel merito specifico della questione, sarebbe appena il caso di puntualizzare un paio di cose: il famoso (o famigerato) 41-bis è un articolo della legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354) introdotto nel 1986 per disciplinare le situazioni di rivolta nelle carceri, e successivamente integrato dopo la strage di Capaci per ricomprendere i casi di associazione mafiosa e altre fattispecie di particolare pericolosità sociale.
In estrema sintesi, esso prevede che per i detenuti colpevoli di determinate tipologie di reati è possibile sospendere l’applicazione delle normali regole di trattamento, da cui la definizione di “carcere duro” con la quale l’istituto viene comunemente designato.
Ebbene, sapete qual è il punto? Il punto che nel nostro paese le “normali regole di trattamento” sono di fatto “sospese” per la stragrande maggioranza dei detenuti, peraltro senza che alcuna legge lo autorizzi: sono sospese le regole sullo spazio vitale minimo, sulla possibilità di accedere tempestivamente all’assistenza medica, sull’igiene, sulla qualità del cibo e perfino sulla sicurezza degli edifici.
Ne consegue che in Italia quasi tutti i detenuti, in un modo o nell’altro, sono materialmente soggetti a una specie di 41-bis, nella misura in cui non vengono loro applicate le regole che sarebbe obbligatorio applicare: circostanza, questa, che non alberga soltanto nella fantasia di qualche blogger scalmanato, ma è stata rilevata dalla stessa Corte Europea dei Diritti Umani.
Ergo: prima di contraddire Sansonetti sulla questione dell’applicabilità del 41-bis a Carminati sarebbe il caso di domandarsi se esista qualche motivo ragionevole per cui il “carcere duro” venga di fatto inflitto anche a tutti gli altri, rispondersi (evidentemente) di no e di conseguenza spendere qualche riga e qualche parola per sostenere la rimozione delle intollerabili condizioni cui sono sottoposti i detenuti di tutto il paese; posto che tali condizioni, tra l’altro, provocano effetti disastrosi sulla collettività, cosa che è assai agevole verificare dando un’occhiata ai terrificanti tassi di recidiva di chi esce dal carcere dopo aver scontato la pena.
Dopodiché, sul punto, quello che penso è che il dibattito sia fuori centro: qua non si tratta di stabilire se questo o quell’altro detenuto, che si chiami Carminati o Provenzano o Pluto, sia inquadrabile nella casistica del 41-bis; ma di chiedersi, una volta per tutte, se il 41-bis abbia un senso e un’utilità, perlomeno nel modo in cui viene applicato, o se si tratti (come a me pare) di una misura le cui finalità “punitive” superano di gran lunga le esigenze di ordine pubblico per le quali fu concepito; il che ci proietterebbe dritti dritti nel campo della tortura.
Ecco, mi piacerebbe questo: primo, che il “carcere duro” non fosse applicato (come di fatto avviene) a tutti, ma soltanto ai soggetti di cui a quel famoso (o famigerato) articolo di legge: e secondo, che anche per questi ultimi si potesse (finalmente) svolgere una discussione serena, non ideologica e “laica”.
Chiedo troppo?
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Tutti i detenuti italiani hanno il 41-bis
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